11 ottobre 2021

Aggiornamento annuale dell’albo dei presidenti e scrutatori

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Gli elettori che intendono proporre la loro iscrizione all’Albo dei presidenti di seggio elettorale e all’Albo degli scrutatori di seggio elettorale, dovranno spedire le apposite domande, come riportato di seguito.

Per i presidenti di seggio elettorale

Gli elettori che intendono proporre la loro iscrizione nell’Albo dei presidenti di seggio elettorale, possono presentare apposita domanda entro il mese di ottobre del corrente anno.

Ø L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola secondo grado (diploma quinquennale).

Ø I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (essere elettore del Comune e non aver superato il settantesimo anno di età).

Ø Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:

-         i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

-         gli appartenenti a Forze armate in servizio;

-         i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

-         i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

-         i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per gli scrutatori di seggio elettorale

Gli elettori che intendono proporre la loro iscrizione nell’Albo degli scrutatori di seggio elettorale, possono presentare apposita domanda entro il mese di novembre del corrente anno.

Ø L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Ø I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (essere elettore del Comune e non aver superato il settantesimo anno di età).

Ø Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:

-         i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

-         gli appartenenti a Forze armate in servizio;

-         i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

-         i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

-         i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

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