Dichiarare una convivenza di fatto

Come registrare una convivenza

Mani unite

Convivenza di fatto

Descrizione

Dal 5 giugno 2016 c'è la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.

Disciplina della convivenza di fatto

Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

Diritti e doveri
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.
Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.

Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Come fare e a chi rivolgersi per costituire una convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente recarsi in ufficio contestualmente, dietro appuntamento, muniti di documento di identità per rendere la dichiarazione di convivenza di fatto. In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e sottoscrivere la dichiarazione di convivenza di fatto insieme alla variazione.

I cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es. atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio o altro), rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente tradotti e legalizzati. Nell'ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato lo stato civile, l'interessato dovrà preventivamente richiedere la rettifica presso gli sportelli anagrafici di competenza.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi.

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

  • se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
  • nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
  • qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati e inviata all’ufficio tramite pec o mail; in questo caso, sarà inviata dall'ufficio debita comunicazione all'altra parte.

Contratto di convivenza

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.
La trasmissione potrà essere effettuata:

  • via pec all'indirizzo protocollo.comune.piombinodese.pd@pecveneto.it, con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista;
  • a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo:
    Comune di Piombino Dese - Settore Servizi Demografici Sociale e Cultura. Piazza Andrea Palladio, 1 - 35017 Piombino Dese - Padova

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
  • Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"

Riferimenti

 

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