Costituire una unione civile

Come fare

Donna che compila inviti unione civile

Introduzione

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.

Regime patrimoniale 

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Il cognome

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D. Lgs. 5/2017).

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie:

  • per morte di una delle parti;
  • per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1 e n. 2 lett. a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
  • per rettificazione di sesso.

Matrimonio o unione civile con persona dello stesso sesso costituiti all'estero

Gli atti relativi a cittadini italiani, verificata la regolarità formale e sostanziale degli stessi, saranno trascritti presso il Comune di residenza o di iscrizione Aire.

Modalità e a chi rivolgersi per costituire un’unione civile

Fase istruttoria

I due unendi contattano l’ufficio di stato civile per concordare tempi e modalità della costituzione dell’unione. Una volta fissate le date le due persone interessate comunicano i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando l’apposito modulo a cui dovrà essere allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità, insieme a copia dei documenti di eventuale delegato e di eventuale interprete.

Il modulo può essere inviato via mail a servizi.demografici@comune.piombinodese.pd.it, allegando copia dei documenti di identità in corso di validità.

Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio matrimoni una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Una volta terminata da parte dell’ufficio di stato civile l’acquisizione di tutti i documenti necessari, è possibile procedere alla redazione del verbale di richiesta di unione civile.

Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile

Entrambe le parti si presentano con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per redigere il verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile (è definitivamente confermata la data dell'unione).

Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Se una delle due parti (o entrambe) non può recarsi presso il luogo della celebrazione, per infermità o per altro giustificato motivo, l'ufficiale dello stato civile e il segretario comunale si trasferiscono nel luogo in cui si trova la parte per costituire l’unione civile. In questo caso occorrono 2 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficio matrimoni.

Redazione dell'atto di costituzione di unione civile

Nel giorno concordato con l'ufficio, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, rendono all’ufficiale di stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Costituzione dell’unione civile a seguito di rettificazione di sesso

L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione congiunta resa all’autorità giudiziaria in udienza durante il procedimento per la rettificazione di sesso.
Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di sesso, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione, se il matrimonio è avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili.

Luoghi e giorni della costituzione

Le unioni civili a Piombino Dese possono essere costituite in Villa Fantin o nella sede municipale in Piazza Andrea Palladio 1.

ATTENZIONE: si avvisano gli unendi di concordare la data di costituzione con l'ufficio matrimoni del Comune di Piombino Dese, prima di fissare eventuali banchetti o festeggiamenti collegati alla unione civile

Giorni e orari per la costituzione:

  • Durante l’orario di ufficio del servizio di stato civile, dietro pagamento della tariffa di 50 euro
  • Fuori orario in giorni feriali, il sabato pomeriggio e la domenica
    In questi giorni della settimana la tariffa è 150 euro
  • Sono esclusi i giorni: 1 e 6 gennaio; il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì seguente; 25 aprile; 1maggio; 2 giugno; 13 giugno, festività del Santo patrono; 15 agosto; 1 novembre; 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

 

NOTA BENE: Il Comune di Piombino Dese ha sottoscritto una convenzione per l’“istituzione di un ufficio di stato civile separato” presso la storica villa Cà Marcello, in località Levada di Piombino Dese, per la celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili. La villa è ancora oggi proprietà della famiglia Marcello. Ricordiamo che i costi relativi al noleggio della Villa e di eventuali altri servizi richiesti dagli sposi/unendi devono essere concordati direttamente tra gli utenti e i proprietari della villa e vanno sommati alla tariffa di celebrazione prevista da versare al Comune di 300 euro. Contatta l’ufficio matrimoni per maggiori informazioni su questa possibilità.

Costi e modalità di pagamento

Per la costituzione dell’unione civile deve essere versata la tariffa a copertura dei costi di utilizzo della sala:

50 euro in orario di ufficio;

150 euro fuori orario di ufficio;

300 euro per la costituzione presso Ca’ Marcello (ricordiamo che i costi relativi al noleggio della Villa e di eventuali altri servizi richiesti dagli sposi/unendi devono essere concordati direttamente tra gli utenti e i proprietari della villa).

PAGAMENTO DELLA SALA 

La sala può essere pagata con una delle seguenti modalità:

attraverso il sistema PagoPA/MyPay
La ricevuta generata dal sistema dovrà poi essere inoltrata all'indirizzo email  servizi.demografici@comune.piombinodese.pd.it

Normativa di riferimento

  • Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.

Riferimenti

 

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