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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

IMMAGINE VOTO A DOMICILIO

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI SUPPLETIVE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DEL 22-23 MARZO 2026

Data di Pubblicazione

31 gennaio 2026

Tipologia

News

Descrizione estesa

I L S I N D A C O
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive
modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento
dall’abitazione.
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano
risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono
ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati,
del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni
referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel
caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune
o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il
ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in
cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda
sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione,
che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta
giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di
cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale
dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto
al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un
accompagnatore per l'esercizio del voto.»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto Comunale;
R E N D E N O T O:
Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 02 MARZO 2026 (20°
giorno antecedente quello del voto), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale
comunale.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel
sito Web istituzionale di questo comune.
Dalla Residenza municipale, lì 29.01.2026
IL SINDACO
Mason Cesare
(firma omessa art. 3 D.Lgs. 39/1993)

SCARICA LA  DICHIARAZIONE DI VOTO A DOMICILIO e l'elenco degli ambulatori per il certificato medico per il voto a domicilio.

Ultima modifica: sabato, 31 gennaio 2026

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