Per occupazione si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici per una utilizzazione particolare che li sottrae all'uso generale della collettività.
Si distingue tra:
- occupazione permanente, di carattere stabile o di durata pari o superiore all'anno;
- occupazione temporanea, di durata inferiore all'anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica; sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune al commercio su aree pubbliche soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.
Concessione è l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo o spazio pubblico.
Il canone è dovuto dal titolare di concessione di uno spazio od area pubblica o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata.
Il concessionario, cioè chi richiede e ottiene l'atto di concessione, è tenuto al pagamento anticipato del canone, prima dell'inizio dell'occupazione, sulla base della liquidazione di quanto dovuto da parte dell'ufficio tributi.
È necessario munirsi di n. 2 marche da bollo da euro 16,00 da applicare sull'istanza e sulla conseguente concessione.