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PIANO CASA

Le principali ipotesi previste dalla legge sono le seguenti:

Art. 2- Ampliamento fino al 20% del volume degli edifici se destinati ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso; tale percentuale può essere elevata di un ulteriore 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile. Tale norme riguarda edifici esistenti nonché edifici il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo siano stati presentati al Comune entro il 31 marzo 2009.

Art. 3, comma 2- Rinnovamento degli edifici realizzati anteriormente al 1989 con ampliamento fino al 40% del volume se destinati ad uso residenziale e del 40% della superficie coperta se adibiti ad uso diverso nel caso di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici, purchè situati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla LR 4/2007 “Iniziative ed interventi a favore dell’edilizia sostenibile”. Tale norme riguarda anche edifici demoliti o in corso di demolizione purchè all’entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione.

A tal fine la Giunta regionale integra le linee guida di cui all’art. 2 della L.R. 4/2007 prevedendo la graduazione della volumetria assentibilòe in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento.

Art. 3, comma 3- La percentuale di cui al punto precedente può essere elevata fino al 50% nel caso in cui l’intervento di demolizione e ricostruzione comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonchè delle sagome e sia oggetto di un piano attuativo. Tale norme riguarda anche edifici demoliti o in corso di demolizione purchè all’entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione.

Art. 4 - ampliamento per alcune tipologie di strutture turistico ricettive.

Art. 5 – Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato.

Immediata applicazione delle norme ad edifici residenziali destinati a prima casa di

abitazione. Il contributo di costruzione è ridotto del 60%.

Non immediata applicazione delle nuove norme agli edifici residenziali (non prima casa di abitazione) e agli edifici adibiti ad uso diverso in quanto spetta al Consiglio Comunale deliberare circa l’applicazione delle nuove disposizioni.

Titolo abilitativo: DIA (Dichiarazione Inizio Attività); le istanze vanno presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

L’ufficio Edilizia Privata è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti negli orari di ricevimento.

 

Urbanistica - Edilizia Privata

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (G.U. n.245 del 20 ottobre 2001) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ha sostanzialmente ridotto, a partire dal 1.1.2002, le procedure di intervento edilizio al Permesso di Costruire (ex concessione edilizia) ed alla Denuncia di Inizio Attività. L'autorizzazione edilizia e la comunicazione di opere interne (ex art. 26, legge 47/85) sono state definitivamente abrogate. Non sono soggette a nessuna formalità le opere di manutenzione ordinaria, alcuni interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche e le opere di indagine geognostica. Inoltre, essa deve tenere conto delle nuove disposizioni emanate dalla Legge Regionale n.11/2004.
Il servizio dell'edilizia privata dell'Ufficio Tecnico è situato al piano terra dell’edificio comunale e si occupa delle seguenti pratiche ed attività:
Permesso di Costruire (ex concessione edilizia); La presente procedura si applica per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e per gli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura, quali:
  • gli interventi di nuova costruzione;
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici;
  • mutamenti della destinazione d’uso.
Denuncia di inizio Attività Grazie al nuovo Testo Unico dell'edilizia, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, non soggetti al permesso di costruire e conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività. Trascorso il termine di legge (30 giorni) senza che il Comune si sia pronunciato diversamente, i lavori possono essere iniziati. E' salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di Permesso di Costruire in alternativa alla Dennucia din Inizio Attività. Voltura di Permesso a Costruire La voltura deve essere richiesta nel periodo di validità della pratica edilizia. Il richiedente (che può essere il venditore o l’acquirente) deve presentare domanda in bollo allegando copia dell’atto notarile di vendita o donazione. Proroga di Permesso di Costruire Richiesta in bollo, da presentare entro il termine di fine lavori, corredata da relazione sullo stato dei lavori, documentazione idonea per eventuale ricalcolo degli oneri, documentazione fotografica. Attestazione per il rilascio dell’idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare Il richiedente deve presentare domanda con allegato copia del Permesso di soggiorno, atto di proprietà e/o contratto di locazione e planimetria dell’appartamento. Il tempo di evasione della pratica è subordinato alla completezza della documentazione presentata. Certificato di destinazione Urbanistica Il richiedente deve presentare una domanda in bollo con indicati i mappali ed il foglio dei terreni di cui si chiede la destinazione. In caso di frazionamento dei mappali allegare alla domanda copia del frazionamento stesso. Prima del ritiro del certificato occorre presentare una marca da bollo da applicare sul certificato e l’attestazione del versamento postale dei diritti di segreteria. Nel caso in cui il certificato è richiesto per uso successione, lo stesso e la relativa richiesta sono esenti dall’imposta di bollo. Certificato di Agibilità Con il D.P.R. n. 380/01 il certificato di abitabilità e di agibilità sono unificati nell'unico certificato di agibilità. Serve per poter utilizzare le nuove costruzioni; le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; nei casi in cui lavori edilizi su edifici esistenti possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene,salubrità, ecc. La richiesta deve essere inoltrata in bollo e corredata dei vari documenti previsti per legge. Il tempo di istruttoria della pratica è subordinato alla completezza della documentazione presentata. Il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 gg. se autocertificata e 30 gg. se è stato rilasciato il parere ASL. Deposito Frazionamenti La presente procedura si applica per il controllo dei terreni frazionati. Il deposito del frazionamento presso l’ufficio Tecnico Comunale avviene sempre da parte di un tecnico libero professionista. Se il frazionamento presentato è conforme alla normativa vigente, vengono ritornate al richiedente due copie con la dicitura che lo stesso è stato depositato presso questo Comune. Visione atti Urbanistici La visione del regolamento Edilizio, dei Piani Urbanistici, quali Piano Regolatore Generale e Piani Attuativi dello stesso (Piani di Recupero, Piani di Lottizzazione, Piani di Edilizia Economico Popolare e Piani Insediamenti Produttivi), è consentita nel periodo di pubblicazione e dopo il periodo di approvazione definitiva. La visione di quanto sopra è permessa a chiunque ne faccia richiesta verbale ed è immediatamente consentita nei giorni ed orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o Ufficio Segreteria. Autorizzazione Paesaggistica La presente procedura si applica per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere edilizie e di opere pubbliche ricadenti nelle zone soggette a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004. La presente autorizzazione è solo ai fini paesistici, pertanto non costituisce autorizzazione ad iniziare i lavori, per i quali deve essere richiesto permesso di costruire o Denuncia di inizio attività. Posa insegne o cartelli pubblicitari Per posa insegne e/o cartelli pubblicitari sulle strade provinciali o regionali ubicati fuori dal centro abitato, deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione all’ente proprietario della strada (Provincia di Padova o Soc. Veneto Strade S.p.A.) e richiesto il nulla osta all’Ufficio Tecnico comunale. Per posa insegne e/o cartelli pubblicitari sulle strade provinciali o regionali ubicati all’interno del centro abitato, deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione all’Ufficio Tecnico comunale, e nulla osta tecnico all’ente proprietario della strada (Provincia di Padova o Soc. Veneto Strade S.p.A.). Per posa insegne e/o cartelli pubblicitari non visibili dalle strade provinciali o regionali, deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione all’Ufficio Tecnico comunale.