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Informativa Ospitalità

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48
ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”
 
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' -COMUNITARIO- - 2.9 MB
2.9 MB
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA EXTRACOMUNITARIO - 2.8 MB
2.8 MB
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