DGR n° 2412, del 08.08.2008. Scade il 30.06.2009
Fondo di Solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti nei luoghi di lavoro
Definizione dei requisiti e delle modalità di accesso di accesso e determinazione dei criteri di ripartizione. L.R. 27.02.2008 n. 1, art. 23.
Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è quotidianamente e drammaticamente alla ribalta: i dati dell’ INAIL evidenziano che vi sono state 1274 morti per infortunio nel 2005, 1302 nel 2006, 1260 nel 2007, confermando, purtroppo, un trend in consolidamento.
La Regione del Veneto, pertanto ha avviato un forte richiamo all’applicazione e al rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legislazione italiana, che si è espresso con una campagna di verifica delle azioni intraprese ai sensi della normativa vigente per il rispetto della legge 123 del 2007.
Accanto a tale iniziativa, il Consiglio Regionale con l’ art. 23 della L.R. del 27 febbraio 2008 n. 1, ha autorizzato la Giunta regionale ad istituire un fondo di sostegno a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, destinando a questa attività, per l’esercizio 2008, l’importo di Euro 500.000,00.
Tale intervento si pone l’obiettivo di assicurare una prima forma di sostegno alle famiglie colpite da tali improvvisi e drammatici eventi, che spesso si trovano a fronteggiare, oltre al dolore e al disorientamento, anche una situazione di emergenza economica.
L’applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008.
I destinatari accedono al Fondo di solidarietà mediante la presentazione della domanda, entro 180 giorni dalla data dell’evento (allegato A). Per gli infortuni, avvenuti nel periodo a partire dal 1 gennaio 2008 all’entrata in vigore del provvedimento, i destinatari potranno presentare domanda entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nel BUR.