Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale, il territorio Comunale è suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) o parte di esse comprese in una in una determinata parte del Comune. Tutti gli elettori della circoscrizione, risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione. Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione della quale fa parte indirizzo dell'ultima abitazione in Italia. Ad esclusione dei ricoverati in luoghi di cura o ristretti presso case circondariali, che sono assegnati alle sezioni ospedaliere o di detenzione, non è consentita l'istituzione di sezioni speciali o ripartire diversamente il corpo elettorale. Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio. L'ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori ridotti a tre per i referendum, e da un segretario, scelto dal presidente. L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici scolatici (a partire dal grado inferiore) e pubblici anche non scolastici (art. 17, comma 50, legge 15 maggio 1997, n. 127). La normativa sull'ubicazione dei seggi elettorali è contenuta nell'art. 38 del T.U. n.223/1967; inoltre, con legge 5 febbraio 1998, n. 22 [che detta disposizioni sull'uso della bandiera] in attuazione dell'art. 12 della Costituzione e dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'art. 2, comma 2, prevede che "La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni..." .