RESIDENZA La residenza indica il luogo dove il cittadino trascorre abitualmente la propria vita familiare e sociale.
Il cittadino che trasferisce la propria residenza da altro Comune o dall’estero al Comune di Piombino Dese deve presentare apposita istanza all’Ufficio Anagrafe. La domanda di residenza deve essere resa:
- nel caso di trasferimento di persona singola direttamente dall’interessato;
- nel caso di trasferimento di nuclei familiari da un qualsiasi componente della famiglia purché maggiorenne; le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita su di loro la potestà o la tutela.
Per ottenere la residenza è necessario: - dimorare abitualmente a Piombino Dese;
- provare la propria identità con l’esibizione di un documento di riconoscimento;
- dichiarare l’eventuale possesso di patente e/o veicolo con targa da parte di tutti i componenti della famiglia. In tale modo sarà aggiornata la residenza su ogni patente e libretto di circolazione.
Movimenti all’interno del territorio comunale Il cambio di residenza all’interno del territorio comunale deve essere comunicato da un membro della famiglia all’Ufficio Anagrafe. Per i trasferimenti di residenza in altro Comune il cittadino dovrà recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune ove è andato ad abitare. Trasferimento di residenza all’estero di cittadini residenti a Piombino Dese.La denuncia di trasferimento riguarda i cittadini italiani già iscritti nell’Anagrafe di Piombino Dese che intendono trasferirsi all’estero per un periodo superiore ad un anno.
I cittadini italiani che si trasferiscono all’estero possono presentare una dichiarazione:
- direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Piombino Dese. In tale ipotesi entro 90 giorni dall’arrivo nella Circoscrizione Consolare devono rendere nuovamente dichiarazione presso il Consolato italiano competente per il territorio che attiverà l’iter istruttorio per l’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E). L’iscrizione per espatrio decorrerà dalla data della dichiarazione di trasferimento all’estero resa al Comune di Piombino Dese;
- direttamente all’Ufficio Consolare Italiano competente per il territorio che attiverà la pratica di iscrizione dandone comunicazione al Comune di Piombino Dese. In questa ipotesi l’iscrizione per espatrio decorrerà dalla data di ricezione da parte del Comune della comunicazione del Consolato.
Se la dichiarazione di trasferimento all’estero resa all’Anagrafe del Comune di Piombino Dese non è seguita dalla dichiarazione al Consolato di cui sopra, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione verrà effettuata per irreperibilità e non per emigrazione all’estero.
CERTIFICATI ANAGRAFICI PER GLI ISCRITTI ALL’ANAGRAFE COMUNALE La certificazione anagrafica riguarda ogni posizione dell’individuo desumibile dagli atti anagrafici, che può essere certificata in quanto non in contrasto con il pubblico interesse o con quello del singolo cittadino. Le tipologie di certificati anagrafici sono: stato di famiglia, residenza, esistenza in vita, godimento diritti politici, certificato anagrafico di nascita, certificato anagrafico di morte, certificato anagrafico di matrimonio. E’ possibile il rilascio di certificati contestuali, che raggruppano in un solo documento più certificazioni riferite alla stessa persona. Le tipologie dei certificati contestuali sono: cittadinanza-residenza-stato di famiglia; cittadinanza-residenza-stato libero; cittadinanza-residenza-nascita; cittadinanza-residenza (con l’indicazione: è residente in via ... dal ...)-stato di famiglia; cittadinanza-residenza-stato libero-godimento dei diritti politici; esistenza in vita-residenza-stato libero. Per tutte le suindicate tipologie è inoltre possibile il rilascio di certificati storici, cioè riferiti a date pregresse.
Il certificato può essere richiesto da chiunque ne abbia interesse purché in possesso dei seguenti requisiti :
- conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario: cognome, nome e data di nascita (in mancanza di quest’ultima certa, esatto indirizzo);
- conoscenza certa dell’uso del certificato stesso, per la determinazione dell’imposta di bollo.
I certificati anagrafici hanno validità di 6 mesi, salvo per i certificati storici che hanno validità illimitata. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto. Le pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti pubblici servizi che lo ricevono, dovranno ancora ritenerlo valido.
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo salvo il caso in cui sia prevista per legge l’esenzione da tale imposta.
N.B.: La pubblica amministrazione o i gestori o esercenti pubblici servizi in nessun caso possono richiedere al cittadino la presentazione dei certificati suddetti (art. 43 comma 1 DPR 445/2000). E’ facoltà del cittadino produrre la certificazione invece dell’autocertificazione.
AUTOCERTIFICAZIONE I certificati che le amministrazioni pubbliche non possono più richiedere sono:
- Luogo e data di nascita;
- Residenza;
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Stato civile, coniugato, vedovo o stato libero;
- Stato di famiglia;
- Esistenza in vita;
- Nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore del figlio, ecc.;
- Tutti i dati a conoscenza dell’interessato contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- Appartenenza a ordini professionali;
- Titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
- Situazione reddituale o economica, assolvimento agli obblighi contributivi;
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell’anagrafe tributaria;
- Stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
- Qualità di studente;
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- Non aver riportato condanne penali; non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
- Vivere a carico.
La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Al posto dei certificati, amministratori e servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente dall’amministrazione certificante.
Chi deve accettare l’autocertificazione:
- Le amministrazioni pubbliche;
- I servizi pubblici, cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Ad esempio: le aziende municipalizzate, l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio bancoposta), la Rai, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade, ecc. sono tenute ad accettare l’autocertificazione dai loro utenti.
L’autocertificazione e i privati
Si può presentare l’autocertificazione anche a soggetti privati (ad esempio banche e assicurazioni) se questi decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.Per agevolare i cittadini ogni amministrazione deve mettere a disposizione i moduli delle dichiarazioni.
Questi i modelli da utilizzare:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in rapporti fra privati.
Responsabilità di chi autocertifica
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni accordano fiducia al cittadino, fatta salva la possibilità di effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazioni false il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.
Chi può fare le dichiarazioni sostitutive
Possono fare le dichiarazioni sostitutive:
- I cittadini italiani;
- I cittadini dell’Unione Europea;
- I cittadini dei paese extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili da pubbliche amministrazioni italiane.
Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo. Con le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più richiedere. Ad esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario o affittuario di un’abitazione o il proprio stato di servizio ecc.
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici è sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle oppure presentarle o inviarle allegando fotocopia di un documento d’identità (non è più necessaria l’autentica dinanzi al pubblico ufficiale). L’autentica della firma rimane necessaria:
- Per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati, come banche o assicurazioni;
- Per le domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di altre persone.
I documenti di identità al posto dei certificati L’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento (ad esempio carta d’identità, passaporto, patente guida, libretto di pensione, ecc.) a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Attenzione - I certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione;
- E’ sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati; sono le amministrazioni pubbliche che non possono pretenderli.
AUTENTICAZIONE DI FOTOCOPIE L’autenticazione di copia consente di non presentare come allegati ad istanze rivolte alla pubblica amministrazione documenti originali ma copie degli stessi. Si possono autenticare solo copie di documenti originali sia di natura pubblica che privata purché destinati a Pubbliche Amministrazioni. L’autenticazione delle copie può essere fatta da funzionari incaricati e nella veste di pubblici ufficiali. Anche per l’autenticazione di copie è possibile utilizzare l’autocertificazione. Il cittadino può dichiarare che è conforme all’originale:
- La copia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
- La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
- La copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.
Non è più necessario, quindi, far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l’Amministrazione a cui devono essere consegnati, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento di identità e può essere apposta anche in calce alla copia stessa. Dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti.
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE La legalizzazione della fotografia (comunemente definita autenticazione) consiste nell’applicazione della foto su di uno stampato e a questo legata da un timbro, completato con i dati anagrafici della persona. La legalizzazione della fotografia è prevista per il rilascio da parte di pubbliche amministrazioni di documenti personali quali: passaporto, patente, porto d’armi, licenza di caccia e pesca, tesserino di riconoscimento per i minori di anni 15. E’ esclusa la legalizzazione di foto da allegare ad atti privati.
CARTA DI IDENTITÀ La carta di identità è un documento personale di riconoscimento a cui può essere attribuito validità per l’espatrio. E’ rilasciata a persone di età superiore ai 15 anni che siano:
- cittadini italiani residenti in Piombino Dese;
- non residenti, in casi eccezionali, previa autorizzazione del Comune di residenza dell’interessato;
- cittadini stranieri residenti in Piombino Dese. In questa ipotesi la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio. Viene rilasciata solo se il richiedente è in regola con il permesso di soggiorno;
- I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono ottenere il rilascio della carta di identità.
Nel documento viene omessa l'indicazione dello stato civile, salvo esplicita richiesta dell’interessato (per celibi, nubili, vedove/i, divorziate/i e categorie assimilate compare solo la dicitura di stato "libero"). La carta di identità ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza.
Documentazione da presentare: Rilascio: un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato); due fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione del caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
Rinnovo (dopo 5 anni) o sostituzione (per deterioramento): la precedente carta di identità, anche se scaduta purché sia riconoscibile la persona, due fotografie recenti a mezzo busto a capo scoperto (ad eccezione del caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
In caso di smarrimento o furto: un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato); due fotografie recenti a mezzo busto a capo scoperto (ad eccezione del caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili); denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza (Questura) o dai carabinieri (o sua fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all’ufficio la denuncia stessa).
Validità per l’espatrio Per i maggiorenni la carta d’identità è valida per l’espatrio, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto. Per i minorenni (dai 15 ai 17 anni) la carta d’identità può essere resa valida per l’espatrio con apposita istanza di entrambi i genitori o del tutore o nulla osta del giudice tutelare.
Con la carta di identità si può espatriare nei seguenti paesi: Austria (turismo e transito per lavoro), Belgio (turismo e lavoro), Cipro (turismo), Croazia (turismo), Danimarca (turismo e lavoro), Irlanda (turismo), Egitto (turismo. Per fare ingresso in Egitto è sufficiente presentare la carta d’identità ed un modulo appositamente predisposto dalle autorità egiziane. Tale modulo sarà in distribuzione sull’aereo o all’aeroporto di arrivo, prima del controllo dei documenti, debitamente compilato. Ciascun viaggiatore dovrà avere con sé una recente fotografia formato tessera, che verrà incollata sul citato modulo a cura delle autorità egiziane. Si precisa che, nel caso di minori non in possesso di carta d’identità - minori di anni 15 - , sarà necessario che gli stessi siano registrati nel passaporto del genitore che li accompagna.), Finlandia (turismo), Francia (turismo e lavoro), Germania (turismo e lavoro), Gran Bretagna (turismo e lavoro), Grecia (turismo), Islanda (turismo), Liechtenstein (turismo), Lussemburgo (turismo e lavoro), Macedonia (turismo), Marocco (turismo - solo con viaggi organizzati), Malta (turismo), Principato di Monaco (turismo), Norvegia (turismo), Olanda (turismo e lavoro), Portogallo (turismo), Romania (turismo). Le autorità romene permettono l’ingresso in Romania in favore dei cittadini dell’Unione Europea senza visto ai viaggiatori muniti di passaporto o carta di identità per un periodo massimo di 30 giorni. L’uso della c.i. per viaggiare in Romania non permette di ottenere alcun prolungamento del permesso di soggiorno oltre detta data), Slovenia (turismo), Spagna (turismo), Svezia (turismo), Svizzera (turismo e transito per lavoro), Tunisia (turismo - solo con viaggi organizzati), Turchia (turismo - solo con viaggi organizzati), Ungheria (turismo).
Tempi di erogazione:
- per i cittadini residenti e gli iscritti all’A.I.R.E. di Piombino Dese, consegna immediata;
- per i non residenti e gli iscritti all’A.I.R.E. di altri comuni, i tempi di consegna dipendono dal periodo occorrente per il rilascio del nulla osta da parte del Comune di residenza.
Il rilascio della carta di identità è soggetto, in tutti i casi, al pagamento dei diritti di segreteria e di un diritto fisso.
CERTIFICATO DI NASCITA PER ESPATRIO DEI MINORI E’ un certificato di identità per i minori dei 15 anni, rilasciato dall’Ufficiale d’Anagrafe e convalidato dalla Questura di Padova. Il certificato di nascita per espatrio ha validità 5 anni dal momento del rilascio, salva comunque la eventuale scadenza anticipata al compimento del quindicesimo anno di età.
Documenti da presentare:
- domanda dei genitori del minore o chi ne fa le veci, diretta alla Questura;
- n. 2 foto tessera del minore;
Stati nei quali è consentito l’espatrio: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera.
Tempi di erogazione: 15 giorni dalla domanda, salvo urgenza da concordare direttamente con la Questura di Padova.
PASSAPORTO Il passaporto è un documento personale valido per l’espatrio dei cittadini italiani, rilasciato su domanda dell'interessato dalla Questura. Il passaporto rilasciato prima del 4 febbraio 2003 e valido 5 anni può essere rinnovato per una validità massima di 10 anni , mentre quello rilasciato in data successiva al 4 febbraio 2003 è valido per dieci anni e non è rinnovabile.
Le domande relative al rilascio o al rinnovo del passaporto possono essere presentate da:
- cittadini italiani residenti in Piombino Dese direttamente alla Questura di Padova o compilate tramite l’ U.R.P. per il successivo inoltro personale alla Questura;
- cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) direttamente all’U.R.P. per il successivo inoltro personale alla Questura di Padova o direttamente alle Rappresentanze Consolari o Diplomatiche.
Documenti necessari per il rilascio del passaporto:
- domanda al Questore contenente l’autocertificazione relativa alla residenza e cittadinanza;
- n. 2 fotografie formato tessera recenti e uguali con fondo bianco e frontali;
- ricevuta del versamento di Euro 44,66 sul conto corrente postale n. 67422808 intestato "Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - causale - "rilascio passaporto elettronico"quale costo del libretto;
- marca per uso passaporto di Euro 40,29, oppure versamento di Euro 40,29 da effettuarsi sul c/c postale n. 8003 intestato "Ufficio Registro Affitti e Tasse sulle Concessioni Governative di Roma - CC.GG.";
- fotocopia della carta di identità valida;
- atto di assenso dei genitori, per i minori di anni 18, atto da rendersi allo sportello o da presentare firmato allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento;
- ove si abbia prole minore, è necessario l’assenso dell’altro genitore, in mancanza di questo deve essere allegata l’autorizzazione del Giudice Tutelare. L’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente è titolare esclusivo della potestà sul minore;
- nel caso di celibi, nubili, vedovi, legalmente separati o divorziati con prole minore è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Iscrizione di figli minori (fino a 16 anni) nel passaporto dei genitori:
- Domanda del genitore titolare del passaporto;
- Assenso dell’altro genitore;
- Fino a 10 anni non servono foto; tra i 10 e i 16 anni servono 2 fotografie formato tessera;
- Necessita il nulla osta del giudice tutelare solo se l'altro genitore non rilascia l'assenso. L'assenso non é necessario quando il richiedente é titolare esclusivo della potestà sul figlio.
Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto”, sono validi i seguenti passaporti:
- passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005
oppure - passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006
oppure - passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006.
Nel modulo di richiesta del passaporto dovrà essere specificato “valido per gli Stati Uniti” alla voce Annotazioni.
Ricordiamo che per usufruire del programma “Visa Waiver Program” (Viaggio senza visto):
- si deve viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
- la permanenza negli Stati Uniti non può essere superiore a 90 giorni e si deve essere in possesso di un biglietto di ritorno. La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma.
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto.
I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se dotati di passaporto individuale, non essendo sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori.
Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
PATENTE DI GUIDA - LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE Attraverso l’Ufficio Anagrafe del Comune è possibile attivare la procedura per ottenere il cambio di residenza da apporre sulla patente e sulla carta di circolazione dei veicoli richiedendola contemporaneamente alla dichiarazione di cambio di residenza.
L’Anagrafe del Comune comunicherà direttamente al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile, i nominativi dei titolari di patente e carta di circolazione che hanno effettuato un cambio di residenza. Pertanto il cittadino non dovrà più rivolgersi alla Prefettura per l’aggiornamento di indirizzo sulla patente e al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per la carta di circolazione, ma all’Ufficio Anagrafe del proprio Comune.
Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini con l’avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti. Nel frattempo farà fede la parte staccabile del modello compilato e sue fotocopie (alle quali provvederà l’interessato) che dovranno essere conservate unitamente ai documenti ed esibite su richiesta. Per i cittadini stranieri la procedura si avvia soltanto se sono in possesso di documenti (patente o carta di circolazione) italiani.
Trascorsi 180 giorni dalla data della dichiarazione resa all’Ufficio Anagrafe, tutti coloro che non avranno ricevuto per posta, direttamente alla nuova abitazione, il tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida, potranno chiedere notizia sullo stato della richiesta di aggiornamento telefonando al numero verde 800232323.